Decreto Frodi: tutte le novità sulla Cessione del Credito
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto n. 13 del 25 febbraio 2022riguardante i correttivi urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Quali sono gli effetti?
Ripartono le cessioni dei crediti multiple dei bonus casa, compreso il Superbonus 110%, ma con nuovi limiti (fino a tre volte, ma le ultime due solo in favore di banche e intermediari finanziari). La nuova regola è immediatamente applicabile, ma per l’operatività sì dovrà attendere un nuovo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.
Contemporaneamente cresce la stretta sui professionisti che fanno asseverazioni, con un inasprimento delle sanzioni in caso di falso, misura volta a migliorare la qualità e la sicurezza in edilizia.
Dal 1° maggio 2022 invece saranno vietate le cessioni parziali del credito di imposta e sarà introdotto il cd. “bollino blu”, il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato ai fini delle ulteriori cessioni per “tracciare” il credito d’imposta.
Le regole di cui sopra si applicano anche al “Bonus 80% Alberghi” ex art.1 del DL 152/2021
Vediamo nel dettaglio il testo del Decreto Legge n.13/2022:
- Viene nuovamente riscritto l’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020 prevedendo, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito, che il credito di imposta maturato successivamente alla prima cessione libera, possa essere trasferito altre due volte ma solo in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
- Dal 1 maggio 2022 i crediti non potranno più essere ceduti parzialmente dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sarà introdotto un codice identificativo univoco per il trasferimento successivo dei crediti fiscali (cd. “bollino blu”) che dovrà essere indicato secondo le modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
- E’ previsto un innalzamento delle sanzioni per le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti su dati dell’intervento o sua realizzazione (reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 100.000 mila euro).
- Viene anche introdotto l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali dei tecnici abilitati. Il massimale della polizza dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni e sarà inoltre necessario fare una polizza per ogni intervento.
- Si introduce infine l’obbligo di applicazione dei CCNL edilizi per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81 sopra i 70 mila euro per il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi. Questa specifica norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Saranno considerati nulli i contratti che prevedono operazioni differenti da quelle disposte dal nuovo provvedimento, senza periodi transitori.