Decreto Energia: Nuove ulteriori semplificazioni per gli impianti Fer
Sono importanti le novità per il settore fotovoltaico a seguito della conversione in legge del D.L. 17/2022 (“Decreto Energia”). Le norme ivi contenute entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tante le misure introdotte in materia di energia e fonti rinnovabili. Tra le novità, segnaliamo:
1) Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art.9)
- L’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici è considerata manutenzione ordinaria (c. 1).
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, comprese la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sugli edifici e relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, non è subordinata all’acquisizione di permessi o autorizzazioni.
C’è un’eccezione: in presenza di impianti installati in aree o su immobili individuati, mediante apposito provvedimento amministrativo, come di “notevole interesse pubblico”, la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
Sugli immobili di pregio e nei centri storici è realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale. - Viene estesa l’adozione della PAS - procedura abilitativa semplificata (c.1-bis)
- per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW;
- agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) passa da 10 MW a 20 MW.
- Viene introdotta una semplificazione autorizzativa per gli impianti rinnovabili in aree idonee di potenza inferiore a 1 MW (c. 1-quinquies). Gli impianti realizzati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica, con moduli a terra la cui potenza risulti inferiore ad 1 MW possono essere autorizzati con la semplice DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata)
2) Realizzazione di impianti solari fotovoltaici “flottanti” di potenza sino a 10 MW (art. 9-ter)
Riguardano gli impianti, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o installati a copertura dei canali di irrigazione. Anche a questa tipologia di impianti si può applicare la PAS - procedura abilitativa semplificata
3) Estensione di utilizzo del Modello unico semplificato (art. 10)
Si rimanda ad un apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica l’individuazione delle condizioni e modalità per l’estensione del Modello Unico Semplificato, previsto dall’art. 25, c. 3, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
4) Impianti fotovoltaici su aree industriali (art. 10-bis)
Si dispone che, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree industriali coprendo fino al 60 per cento dell'area di pertinenza.
5) Modifiche alla disciplina dell’autoconsumo diretto (art. 10-ter)
La norma introduce delle novità per la definizione dei criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. Viene prevista la possibilità di autoconsumare a distanza l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico, sia con linea privata dedicata (fino a 10 km di distanza) che utilizzando la rete esistente, a condizione che, nel primo caso, non vi siano altri utenti connessi e che l’impianto di produzione e l’utenza siano nella disponibilità del medesimo soggetto (non è necessaria la proprietà). Nel caso dell’utilizzazione della rete esistente, l’autoconsumatore rientra nei casi di applicazione dell’incentivo previsto dal D.lgs. 199/2021 (Comunità energetiche).
6) Aumento della percentuale di terreni agricoli destinata all’agrivoltaico (art. 11)
La norma rimuove il limite del 10 per cento della superficie agricola occupata dagli impianti fotovoltaici ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Vengono inoltre definite una serie di misure apposite per le serre fotovoltaiche. La nuova formulazione della norma ammette agli incentivi statali anche gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi. Le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.
7) Estensione delle aree idonee e non alla realizzazione degli impianti (art. 12)
Vengono inserite le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato.
8) Semplificazione delle autorizzazioni per gli interventi di potenziamento (art. 12 c. 1-bis)
Viene modificata la disciplina che regola il potenziamento, rifacimento ed integrale ricostruzione degli impianti Fer esistenti e delle opere connesse senza variazione dell’area interessata. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’art.6-bis del d.lgs. 28/2011 e, quindi, assoggettata a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
Più spazio per l’energia rinnovabile significa più energia autoprodotta, meno emissioni nell’aria che respiriamo e un bel risparmio in bolletta.
Un’opportunità da non perdere!